Di Angelo Terracciano
Abstract
Il tema dei reati tributari è da sempre particolarmente rilevante soprattuto per la compresenza dei due tipi di giudicato quello meramente tributario e quello penale-tributario. La complessità dell’argomento in trattazione è peraltro alimentata dall’esistenza di una competenza meramente tributaria dell’Unione Europea (per esempio relativamente ai tributi armonizzati come l’IVA) e all’esistenza di garanzie in capo al cittadino contemplate dalla Convenzione EDU (su tutti il divieto di bis in idem).
Ebbene occorre precisare che l’Unione Europea ha svolto negli anni un ruolo centrale anche nell’armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati Membri attraverso l’utilizzo di regolamenti e direttive, garantendo in tal guisa una tutela minima in ognuno di essi.
A titolo meramente esemplificativo si ricordano gli interventi volti a prevedere una rilevanza penale stringente a condotte poste in essere, tra gli altri, contro l’ambiente e in ambito tributario.
È proprio quest’ultimo ambito che interessa particolarmente in questa sede, in modo particolare nella misura in cui non solo l’Unione abbia provveduto ad armonizzare -nelle materie di propria competenza- i sistemi penali interni, ma soprattutto nella misura in cui abbia superato convinzioni ostative ed obsolete in materia di perseguibilità penale delle persone giuridiche per la commissione di reati tributari.
Nel corso di questa trattazione sarà effettuata una disamina del ruolo centrale dell’UE nel processo di armonizzazione dei sistemi penali degli Stati Membri, nonché ci si soffermerà in particolar modo sulle principali direttive e regolamenti che hanno inciso sull’assetto normativo dei reati tributari in Italia e in Germania.
La disamina si estenderà alle criticità evidenziate dalla dottrina ed affrontate e risolte (?) dalla giurisprudenza europea.
Pertanto, premesso un breve excursus storico relativo ruolo dell’UE e al processo di integrazione europeo, si è ritenuto giusto approfondire la portata e le conseguenze della Direttiva PIF in Italia e della direttiva UE 2021/514 in Germania.
Un cenno è infine dovuto alla posizione della Corte EDU in materia di configurabilità di bis in idem alla luce dei più recenti interventi legislativi nazionali ed europei.
A tal proposito, per completezza dell’informazione, giova ricordare che il principio del ne bis in idem è stato espressamente codificato nell’art. 9 bis (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 219/2023) dello Statuto del contribuente, con riferimento alla non replicabilità degli atti di accertamento.