Di Antonio Merone

Immaginiamo che il processo sia un gioco (l’idea è di Carnelutti), con le sue regole (i codici), i suoi giocatori (attore e convenuto) e un arbitro (il giudice).

Immaginiamo che a gioco iniziato uno dei giocatori (diciamo il giocatore “A”) si renda conto che, applicando le regole del gioco vigenti, probabilmente perderà la partita.

Immaginiamo ancora che il giocatore “A” faccia parte del gruppo dirigente della federazione che disciplina il gioco in questione e che in tale veste ottenga una modifica del regolamento del gioco e che tale modifica gli consenta di vincere con certezza la partita.

Immaginiamo, infine, che l’arbitro riconosca come legittimo l’intervento della federazione (o comunque non ne rilevi la illegittimità) e che lo stesso arbitro, sulla base delle nuove regole, dia la partita vita al giocatore “A”.

Possiamo dire che quella partita sia stata giocata e vinta secondo lealtà?

Certamente no.

Riportando l’esempio al processo e valutandolo alla stregua dei parametri del giusto processo, osserviamo che

  1. è stato violato il principio di parità delle armi delle parti in causa, perché il giocatore “A” si è avvalso di un potere (che l’altro giocatore non aveva) in forza del quale ha fatto cambiare le regole del gioco a proprio vantaggio;
  2. il giocatore “A” e la federazione hanno commesso un “abuso del diritto” (rectius, un abuso del potere regolamentare), utilizzando (in concorso tra loro) il potere regolamentare non per migliorare le regole del gioco ma per pilotare l’esito della partita in corso;
  3. l’arbitro, a sua volta, si è lasciato esautorare e non si è comportato con equidistanza (con “terzietà”): ha dato per vinta la partita al giocatore “A” sulla base di una regola che tutti sanno che è stata emanata proprio per far vincere “A”;
  4. l’arbitro avrebbe dovuto fermare la partita e rilevare:

(α) di essere stato illegittimamente esautorato della funzione che gli appartiene, perché qualcuno ha deciso al posto suo;

(β) il fatto che il giocatore “A” si sia attivato per far cambiare le regole del gioco è la prova provata che egli sapeva di non poter vincere, altrimenti non si sarebbe attivato per far cambiare le regole.

Veniamo al caso NOV, l’intervento del legislatore appare illegittimo perché è stato effettuato mentre il Collegio era ancora in camera di consiglio; cioè, mentre la Corte di cassazione stava svolgendo la sua funzione di interprete della legge. L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), stabilisce infatti che “La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”.

Il legislatore ha “scippato” alla Corte la sua funzione istituzionale nel momento in cui la stessa Corte la stava esercitando. Ha emanato una “sedicente” legge interpretativa, nel momento in cui la Corte a ciò delegata stava fornendo la corretta interpretazione.

In presenza dell’intervento del legislatore, che sostanzialmente è un atto di sfiducia nell’opera di nomofilachia della Corte suprema, questa aveva due possibilità: o recepiva con autonoma motivazione l’interpretazione recepita dal legislatore, oppure avrebbe dovuto sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost. Tanto più che l’interpretazione confluita nella legge di interpretazione autentica è una legge emanata dal governo e, quindi, dall’amministrazione finanziaria, che in senso lato, è una delle parti in causa.  Si tratta, come è noto, dell’art. 3, comma 14 septies, del d.l.  27 dicembre 2024, n. 202, che reca l’interpretazione di cui si discute. Il parlamento ha soltanto ratificato l’operato del governo.

A ciò si aggiunga che alla data del decreto-legge, 27 dicembre 2024, la Corte di cassazione aveva già fissato l’udienza di discussione in P.U., come dispone l’art. 363 bis c.p.c. Infatti, l’udienza di discussione si è tenuta il 22 gennaio 2025, per cui deve essere stata fissata molto prima della data del decreto-legge, cioè del 27 dicembre 2024, dal momento che la relativa comunicazione ai difensori deve essere data almeno 60 giorni prima, come dispone l’art. 377, secondo comma, c.p.c. Ne deriva che la decisione circa la corretta interpretazione delle norme coinvolte nel giudizio era imminente e, conseguentemente, mancava il requisito della “necessità e urgenza” di provvedere alla interpretazione utilizzando lo strumento del decreto-legge.

Da quanto detto deriva che la Corte avrebbe anche potuto (dovuto) sollevare eccezione di incostituzionalità della legge interpretative per carenza dei presupposti che legittimano la legislazione di urgenza da parte del governo.

La legge interpretativa è legittima soltanto in presenza di determinati requisiti, altrimenti il legislatore “usurpa” la funzione giudiziaria, che consiste appunto nella interpretazione della legge da parte di un organo diverso da quello che ha emanato la legge. Infatti, l’interpretazione autentica ha un senso se c’è un contrasto interpretativo oppure se non c’è chi possa risolvere quel contrasto. Non ha senso quando è già stato investito l’organo cui istituzionalmente compete la corretta interpretazione della legge. Nella specie, non sono stati mortificati soltanto i contribuenti che si sono rivolti al giudice esautorato, è stata mortificata innanzitutto la stessa Corte di cassazione.

Allo stato, quando saranno esauriti i rimedi interni, ci si potrà forse rivolgere alla CEDU per chiedere il risarcimento danni per la violazione del giusto processo. A meno che il giudice di merito, al quale la causa è stata rimessa dalla Cassazione, non abbia il coraggio di rimettere la questione alla Corte costituzionale affinché valuti se il governo abbia legittimamente esercitato il potere della decretazione di urgenza e se poi legittimamente il parlamento abbia ratificato l’operato del governo in mancanza dei necessari presupposti. Non credo che sia preclusivo il giudicato della Cassazione, la quale si è limitata ad affermare soltanto che sono venute meno le “gravi difficoltà interpretative” che consentivano il rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c. Il rinvio alla Corte costituzionale avrebbe tutt’altro oggetto. Il giudice delle leggi dovrebbe giudicare non del contenuto del decreto-legge e della relativa conversione in legge, bensì della sussistenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza che  consentivano al governo (peraltro parte in causa in senso lato) di scavalcare la Corte Suprema mentre questa aveva già deciso (è stata necessaria la riconvocazione della camera di consiglio per prendere atto dello jus nuvum).